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Le normative calpestate....
abolita
la somministrazione di manodopera
Costituzione
Legge per soci
lavoratori
Codice
civile
Decontribuzione
Contratto
nazionale di lavoro
Dlgs
276/03 (attuazione Legge 30/03 "Legge Biagi")
Pareri della Direzione provinciale del lavoro di Modena
sentenza su intermediazione
Sentenza cassazione su intermediazione 26/10/06
(interessante
commento del Sole24ore)
APPALTO
DI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA DI MANODOPERA
NELL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO (Interessante contributo
di Gualtiero Cannavò (patrocinante in Cassazione,
avvocato in Messina).
parere toelettatura
asl
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consorzio prosciutto parma
il sito della d.p.l di ferrara [pdf]
Vigilanza sulla somministrazione di lavoro
[pdf]
interessante documento di veneto lavoro sull'interposizione di manodopera
Appalto e cessioni: ecco le differenze
interposizione fittizia di manodopera e responsabilità dell'appaltante (sentenza
cassazione 22/10/06 n°22910)
Articolo 6 L. 123 del 3 agosto 2007 (obbligo del tesserino di riconoscimento per
i dipendenti delle imprese appaltatrici
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La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di
speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e
allo sviluppo dell'artigianato.
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La mutualità è inesistente ed è
presente la più spudorata e palese speculazione privata. Non esiste
la partecipazione democratica e pochissime sono quelle cooperative
che fanno almeno un’assemblea all’anno. Buona parte delle cooperative
cambia nome, mediamente ogni due anni, per sfuggire a tutti i vincoli di
controlli fiscali che potrebbero esserci in futuro.
Molti sono i casi in cui si può dimostrare l’impiego di
“presta nomi” per ricoprire la carica di presidente. Mentre chi continua
a dirigere e controllare la cooperativa è sempre il proprietario
dell’azienda committente.
Il presidente è visto, e si presenta e si impone, come il
“padrone”.
La Legge ha sicuramente favorito l’incremento di questo
tipo di false cooperative, ma non ne ha
controllato il suo sviluppo e le sue finalità!
In merito ai controlli ed alla vigilanza vedi testo
interrogazione dell' On.
Luciano D'Ulizia
e la
risposta del
Ministro Pier Luigi Bersani.
A Modena, dove solo
nella zona di Vignola (territorio con 70000 abitanti) se ne contano
oltre 100, senza contare quelle che operano nella zona avendo però la
propria sede legale fuori provincia, l’incremento di queste pseudo
imprese è evidentissimo. |
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In quasi tutte le false cooperative
non vengono effettuate le assemblee dei soci per eleggere i
propri organi direttivi e nemmeno si decidono le scelte strategiche
della cooperativa.
Le pochissime cooperative che
svolgono le assemblee le convocano ad orari, o in luoghi, impossibili
per i loro soci. Inoltre le cooperative sono composte quasi
esclusivamente da lavoratori stranieri che conoscono a malapena
l’italiano ed, in queste assemblee, vengono chiamati a prendere
decisioni su cose e argomenti che non capiscono.
Per quanto riguarda decisioni sulla
destinazione dei risultati economici, i soci lavoratori di queste pseudo
imprese sono semplici spettatori, prendendo solo le briciole degli utili
realizzati, mentre i loro caporali conducano auto di lusso e investono i
profitti, della “sua” cooperativa in case e alberghi! |
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L'appalto è il
contratto col quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. |
Il requisito fondamentale del
contratto d’appalto lecito, è che l’appaltatore sia a tutti gli
effetti un imprenditore e non un semplice intermediario,
impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi
della realizzazione dell’opera o del servizio appaltati.
Nella quasi totalità degli appalti
di manodopera presenti non esiste autonomia imprenditoriale e nemmeno
il rischio d’impresa. I soci lavoratori di queste false cooperative
di facchinaggio vengono, spesso, gestiti e organizzati dal personale
dell’azienda committente. Spesso i datori di lavoro, o i suoi
responsabili e capo reparto, ne regolano le assunzioni e i licenziamenti
dei soci lavoratori delle cooperative appaltatrici |
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La materia necessaria a compiere l’opera,
deve essere necessariamente fornita dall’appaltatore, se non è
diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi |
L’appaltatore, cioè la falsa
cooperativa, dovrebbe utilizzare proprio materiale per compiere l’opera.
Siccome vengono date in appalto parti del processo lavorativo, nel
nostro caso lavorazione delle carni e dei salumi, si presuppone che
almeno le attrezzature, vestiario, coltelli e dispositivi di protezione
individuale siano di proprietà dell’appaltatore, ma poche volte accade.
Molte, di queste false cooperative, non consegnano nemmeno i camici o i
coltelli per lavorare la carne, figuriamoci degli strumenti di
protezione: pettorine, guanti, guanti metallici ecc.. Nessun problema
tanto viene dato tutto dal reale datore di lavoro: l’appaltante cioè
l’impresa committente |
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Leggi e decreti che disciplinano le
attività svolte dalle cooperative che possono godere di un particolare
privilegio contributivo. Fra queste, oltre che al normale facchinaggio,
compaiono anche, nel DM 3/12/99, la toelettatura e macellazione.
Qualche annetto dopo,
la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, risponde ad un preciso
quesito della Lega delle cooperative da cui se ne trae una
interpretazione molto più estensiva del sopra citato DM del 3/12/99.
Oltre alla toelettatura e macellazione si fanno rientrare anche il
disosso e la rifilatura dei prosciutti. Le aziende del comparto
"interpretano" questa estensione di attività come un'autorizzazione ad
appaltare fasi del ciclo produttivo inerenti, appunto, al disosso e del
rifilo delle cosce suine.
Parere toelettatura
ASL,
Consorzio prosciutto di
Parma |
Tutte le cooperative presenti nel
comparto applicano il DPR 602/70 perché gli
permette di pagare meno contributi previdenziali. Da evidenziare che
quelle norme disciplinano solo la decontribuzione e non avvallano gli
appalti di fasi dl processo produttivo, tipo: macellazione, rifilatura e
lavorazione delle carni in genere.
Quelle norme sono il vero alibi
delle cooperative, le quali credono che le
loro attività, riconducibili con molte forzature a quelle previste nel
DPR, possono tranquillamente essere appaltate esulando dagli obblighi
previsti dalle altre leggi della nostra Repubblica, o da quanto prevede
il CCNL.
Quindi abbiamo una cooperativa che
presta, o affitta, dei facchini che disossano la carne, o rifilano cosce
di suino, comandati, gestiti e organizzati direttamente dal
committente che ritengono di essere in regola. Ancora una volta non
si prendono in considerazione le Leggi vigenti, ma addirittura
ritengono loro di essere in regola, millantando d’aver ricevuto
specifiche rassicurazioni dagli organi competenti.
Quegli organi sono stati più volte sollecitati con
richieste d’intervento e segnalazioni, ma dopo anni nessuna risposta
è arrivata.
Attendiamo ancora fiduciosi.
Siamo però sicuri che questo sia uno dei cardini principali con cui si
può smontare lo pseudo appalto, che non fa altro che nascondere una
vera e propria somministrazione irregolare di manodopera. |
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“Sono esclusi dagli appalti i lavori
svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione
e di imbottigliamento proprie dell’azienda stessa nonché quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che
necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di
lavoro….” |
Articolo quasi completamente
ignorato da quasi tutte le imprese!
Ignorato anche dagli organismi preposti ai controlli che, da quanto
risulta, sono stati più volte interpellati.
L’articolo 4 del CCNL dell’industria
alimentare è sicuramente uno dei più belli fra tutti i CCNL
dell’industria di tutti i settori, ma qui è quotidianamente ignorato,
calpestato e deriso.
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1. Ai fini della applicazione delle norme
contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si
distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
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Questo decreto legislativo,
introdotto con l’approvazione della Legge 30/03, ha sicuramente
peggiorato la situazione perché ha eliminato una norma, la
legge 1369/60
che vietava, e puniva severamente, la semplice intermediazione di
manodopera. Una norma nata, appunto, per stroncare il caporalato
che, oggi, ritorna sotto nuove vesti: un nuovo caporalato!
Con questo dlgs le “maglie” per
appaltare più liberamente si allargano ulteriormente, ma comunque è
ancora previsto, da parte dell’appaltatore, un rischio d’impresa e
l’organizzazione dei mezzi necessari, che può anche essere
l’esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori.
In realtà il rischio d’impresa è
quasi inesistente, molte di queste false
cooperative non hanno nemmeno un ufficio e, nei fatti, non fanno
altro che affittare manodopera senza essere autorizzati.
Il potere organizzativo è spesso
inesistente perché, anche se una linea è completamente composta dai
dipendenti dell’azienda appaltatrice (ad es una falsa cooperativa), a
dirigere ed organizzare i lavoratori è il personale dell’azienda
committente. In molti casi, nelle aziende più piccole, è il titolare
stesso che li comanda e dirige. |
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5-bis. Nei casi di appalto privo dei
requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e didistacco privo dei
requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
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Questa delle sanzioni è
sicuramente la nota più dolente perché non
costituisce di certo un disincentivo.
Da evidenziare che la Legge
1369/60
prevedeva il carcere per chi esercitava abusivamente il ruolo
dell’intermediazione di manodopera, ma anche per gli imprenditori
committenti. Ora il committente se la cava con un ammenda
amministrativa. Mentre l'appaltatore, o l'intermediatore di manodopera
può rischiare un pò di penale, ma su questo esistono interessanti
disquisizioni giuridiche
[leggi]. Ecco i motivi che hanno sicuramente incentivato gli
appalti irregolari, lo sviluppo di questo nuovo caporalato, accompagnato
anche dall’inesistenza di controlli su questo fenomeno che hanno dato
forza e sicurezza ai nuovi caporali.
Vedi questo interessante
schema che mette a confronto la Legge 1369/60 con il dlgs 276/03
[leggi]
Inoltre oggi i lavoratori sfruttati
dai nuovi caporali, se viene accertato l’illegalità dell’appalto o della
somministrazione di manodopera, non hanno riconosciuto immediatamente ed
automaticamente il rapporto di lavoro in capo all’azienda committente,
come precedentemente era riconosciuto con la Legge
1369/60,
ma tale diritto lo devono esercitare loro ai sensi dell’ art 414 del
codice di procedura civile. Quindi una procedura giudiziaria che
inevitabilmente, visti i tempi della giustizia sul lavoro che abbiamo a
Modena, può durare oltre 5 anni!!!
Un disincentivo che è un altro
grosso punto a favore dei mercanti di braccia e dei loro mandanti. Un
disincentivo non solo per il tempo, comunque troppo lungo per ottenere
giustizia, ma perché espone direttamente il lavoratore solo davanti al
committente. |
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Art. 4. - Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro
abilitate allo svolgimento di tutte le attività
di cui all'articolo 20;
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Le false cooperative di
facchinaggio, esercitano la loro attività d’affitto di manodopera senza
autorizzazione ministeriale così come previsto dal dlgs 276/03. La
esercitano impunemente tanto da definirsi, e presentarsi, come agenzie.
I committenti si avvalgono di queste agenzie non autorizzate perché lo
fanno tutti e perché hanno ricevuto specifiche rassicurazioni dagli
organismi competenti, almeno così dichiarano tranquillamente.
Oltre 40 casi di somministrazione
irregolare di manodopera sono stati segnalati alle autorità competenti,
ma nulla è accaduto. |
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